LEGGE
REGIONALE N. 34 DEL 21-10-1997
REGIONE LAZIO
Tutela
degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in
stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le
Comunità montane, le aziende Unità Sanitarie Locali (USL), gli
ordini dei veterinari delle varie Province e le associazioni di
volontariato animaliste e per la protezione degli animali
regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23,
comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di
migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con
l'uomo.
2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione
dei seguenti obiettivi:
a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli
o associati e delle Comunità montane;
b) il risanamento dei canili esistenti;
c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
d) la creazione della figura del cane di quartiere;
e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
f) la protezione dei gatti in libertà ;
g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di
educazione sanitaria e ambientale.
3. E' riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di
benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero nei
canili; ad ogni cane deve essere data la possibilità di essere
adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali.
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ARTICOLO 2
Competenze dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane
provvedono:
a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture
esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e
sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione
assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di
ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei
cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere
affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali di cui all'articolo 23, comma 1;
c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le
associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1,
gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e gli
ordini provinciali dei medici veterinari, di campagne di
sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali
abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza
sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali,
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio
zootecnico.
2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio strutture
adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.
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ARTICOLO 3
Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL
1. I servizi veterinari delle aziende USL:
a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta
reperibilità di primo soccorso;
c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle strutture di
ricovero;
d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone
l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma
1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2,
comma 1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed
associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o
partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte
ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in
genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli
animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la
sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la
salute degli animali custoditi nelle strutture di cui alla presente
legge;
g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e
demografico dei cani e dei gatti;
h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie
trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della
normativa vigente;
i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano
posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche
anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.
2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono
essere affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi
veterinari, a medici veterinari liberi professionisti, mediante
convenzioni.
3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa
comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati
o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle
profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto
soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali;
c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a
domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l'invio
all'inceneritore.
4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte
delle aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di
volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle
cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della
legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni
che abbiano nei loro compiti statutari la protezione e la tutela
degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio
predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli animali
ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all'articolo 18;
tale programma è attuato entro due anni.
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ARTICOLO 4
Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture
di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti
1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il
risanamento dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove
strutture ai seguenti criteri:
a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli
abitanti e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito dei
territorio di propria competenza;
b) valutazione della situazione epidemiologica riguardante le
principali zoonosi dei cani e dei gatti;
c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone
condizioni di vita per i cani e i gatti;
d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per
l'ubicazione di tali strutture.
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ARTICOLO 5
Requisiti strutturali e attrezzature
1. I canili pubblici devono essere dotati:
a) di un numero di box rapportato all'area territoriale
interessata, di cui almeno il tre per cento destinato a finalità
contumaciali; le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri
minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed
essere adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di
permannza dello stesso nel box, che deve essere dotato anche di una
propria area esterna delimitata;
b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di
adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
c) di ulteriori box adeguatamente attrezzati ed annessi ad un
locale infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati o
in degenza per la sterilizzazione;
d) di un locale per la custodia degli:. automezzi necessari alla
disinfezione con connesse strutture accessorie;
e) di un adeguato impianto frigorifero per la custodia degli
animali morti;
f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle
degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di
smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni ed integrazioni.
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ARTICOLO 6
Comodato
1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato
alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, apposito terreno
recintato, destinato a canile rifugio per animali oppure ad
ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e
che richiedano la costruzione di nuovi impianti.
2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e
gestiscono le strutture a proprie spese.
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ARTICOLO 7
Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali
1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale
di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di
mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica
dell'inumazione, gli enti di cui all'artico 2, comma 1, concedono in
comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali, di cui all'articolo 23, comma 1, sia a
privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato
destinato a tale uso.
2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al
medesimo fine, anche terreni di privata proprietà ; sia in caso di
comodato che di privata proprietà , privati, associazioni tra privati
o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a
proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai
sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.
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ARTICOLO 8
Contributi regionali
1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1,
contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:
a) la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2,
della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo, istituito presso
il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto
ministeriale;
b) fondi regionali.
3. La Giunta regionale può destinare una somma non superiore al
venticinque per cento dei fondi di cui ai comma 2, lettera a), per la
realizzazione di interventi di competenza regionale di cui
all'articolo 3 della legge n. 281/1991.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai
commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia
anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunità
montane e aziende USL competenti per territorio.
6. L'erogazione del contributo regionale è condizionata alla
presentazione da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei
progetti esecutivi, del piano di finanziamento dell'opera e del visto
di conformità alle linee di programmazione rilasciato dalla
Provincia.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le
modalità e i termini per la presentazione delle domande e per la
concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione è
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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ARTICOLO 9
Cani di quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo
per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere
animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'artiolo 672 del codice
penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del
cane di quartiere vengono definite dal servizio veterinario
dell'azienda USL di riferimento, in accordo con le associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui
all'articolo 23, comma 1, operanti sul territorio. Tali associazioni
propongono al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento il
riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della
gestione e la responsabilità .
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e
sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio, o da un medico veterinario libero professionista
convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda USL competente
per territorio o da un medico veterinario delle associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui
all'articolo 23, comma 1.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina,
tatuati a nome dell'associazione di volontariato di riferimento e
portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati
chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza.
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ARTICOLO 10
Divieto di sperimentazione e condizioni
per la soppressione dei cani
1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia
alla proprietà o al possesso e quelli che vivono in stato di
libertà sul territorio, non possono essere usati a scopo di
sperimentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs.
116/1992.
2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà è
consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosità . Alla soppressione provvedono in modo
eutanasico medici veterinari iscritti all'ordine professionale che
rilasciano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio le dovute certificazioni di morte.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di
sperimentazione.
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ARTICOLO 11
Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di
libertà . E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro
"habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal
servizio veterinario dell'azienda USL di competenza e riammessi nel
loro gruppo.
3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo
con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei
felini che vivono in stato di libertà , curandone la salute e le
condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi,
in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di
comprovata pericolosità dalle autorità di cui all'articolo 11,
comma 2.
5. I gatti che vivono in libertà non possono essere usati a scopo
di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs.
116/1992.
6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine
di sperimentazione.
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ARTICOLO 12
Anagrafe del cane
1. Presso ogni azienda USL è tenuta l'anagrafe canina alla quale
il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo,
residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a
novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve avvenire
in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o,
comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo
stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o la morte
dell'animale entro quindici giorni dall'evento.
2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 viene compilata
un'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato
competente ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene
utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e
data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed
indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato
all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al
proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprietà , possesso o detenzione.
5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono
tenuti a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta
giorni al massimo.
6. Gli uffici delle aziende USL competenti per la tenuta
dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e
programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe
stessa.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un
programma informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe
canina.
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ARTICOLO 13
Codice di riconoscimento
1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono
contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene
apposto, tra il quarto e l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi
dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel
piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di
riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo
12, sono riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento
rilasciati dai servizi veterinari delle aziende USL.
3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari
dei servizi veterinari delle aziende USL, o da medici veterinari
liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui
all'articolo 3.
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ARTICOLO 14
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano
al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio i
mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo
smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente,
con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro
quindici giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento
della proprietà l'obbligo di comunicazione della variazione di
titolarità spetta al nuovo proprietario, che deve darne
comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio entro quindici giorni dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del
detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della
detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe
dell'azienda USL competente per territorio, con il codice ad esso
già attribuito.
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ARTICOLO 15
Abbandono, ricovero e custodia degli animali
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di
qualsiasi altro animali custodito nella propria residenza o
domicilio.
2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati
richiedenti debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati
prima della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento
all'ente gestore della struttura di una somma stabilita con
deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
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ARTICOLO 16
Controllo del randagismo
1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi
dell'articolo 13, sono restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che,
in presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali
catturati o consegnati al canile pubblico, avverte immediatamente i
proprietari medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione degli
animali, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del
riscatto.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di
sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del
ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale
sono, in ogni caso, a carico del propietario o del detentore.
5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura
salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei
controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti
garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontanato
animalisti e per la protezione degli animali.
6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono,
previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in
affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.
7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della
loro attività , vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non
iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza
all'azienda USL competente e di informare il proprietario degli
adempimenti previsti dalla presente legge.
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ARTICOLO 17
Programma di prevenzione del randagismo
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge
n. 281/1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per
la protezione degli animali e venatorie che operano nel territorio
regionale e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad
adottare un programma di prevenzione del randagismo diretto a
realizzare:
a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine
di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita
animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale della
Regione, degli enti locali e delle aziende USL nonchè per le guardie
zoofile volontarie di cui all'articolo 22.
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ARTICOLO 18
Cani ospitati presso strutture private
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aziende USL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il
numero dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate e
presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali e la loro provenienza.
2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di
cui all'articolo 2, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani
rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi
presso le strutture di cui al comma 1, sulla base di apposite
convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.
3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute
idonee dai servizi veterinari delle aziende USL in relazione al
numero di animali ospitati, i cani in esubero possono essere
collocati presso le strutture degli enti di cui all'articolo 2, comma
1, o delle associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali, che danno disponibilità di accoglienza sul
territorio.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali, non
conformi alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere
chiusi. I cani ivi ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici di
cui alla presente legge.
5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare la
quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a
privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti
presenti nelle strutture da più di sei mesi e di età superiore ad
anni cinque, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli
animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'azienda
USL competente per territorio o presso veterinari con essa
convenzionati. In assenza di tali visite l'animale è ripreso dalle
strutture di provenienza ed è comminata la sanzione di cui
all'articolo 24, comma 1.
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ARTICOLO 19
Misure di protezione
1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è
obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al
mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito
di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali
controindicazioni, da consentire un adeguato movimento e la
possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena,
ove necessaria, dev avere la lunghezza minima di metri cinque oppure
di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio
snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
3. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria
abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali
domestici in condizioni tali che rechino nocumento all'igiene, alla
salute ed alla quiete delle persone nonchè pregiudizio agli animali
stessi.
4. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali
sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste
dalla legge.
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ARTICOLO 20
Obblighi degli allevatori o possessori
di cani e gatti a scopo di commercio
1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno
l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli
animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale,
vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda USL
competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del
registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica
verifica da parte del servizio veterinario dell'azienda USL
competente per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa
certificazione di buona salute attestante che il soggetto non
presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive
trasmissibili ed è esente da malattie infestive trasmissibili,
rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio o da medici veterinari liberi professionisti della
Provincia autorizzati dalla stessa azienda USL. La validità del
certificato è di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio
sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.
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ARTICOLO 21
Trasporto animali
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano
effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato
alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da
proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì
l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura
d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle
specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in
attuazione della direttiva CEE n. 91/628 in materia di protezione
degli animali durante il trasporto.
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ARTICOLO 22
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della
presente legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile
volontarie dei Comuni in conformità all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono
altresì nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta
delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1. Ad esse viene
rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio.
Sono confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale 9
settembre 1988, n. 63.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e
gratuito in collaborazione con i Servizi veterinari delle aziende USL
ed in collegamento con le associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali possono
avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono
ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n.
772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza) e
successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di
coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila
deve avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali di cui all'articolo 23, comma 1. A tal fine trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1977, n. 1139.
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ARTICOLO 23
Associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali.
Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29.
1. Le associazioni di volontarito animalista e per la protezione
degli animali che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3,
comma 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, (legge quadro sul
volontariato, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale
di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29
come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1996,
n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni di
volontariato iscritte in tale registro.
2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono
far parte della Conferenza regionale del volontariato e
dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 29/1993.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale 29/1993 sono aggiunte, in fine, le parole "e degli
animali".
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ARTICOLO 24
Sanzioni amministrative
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui
è proprietario, possessore o detentore è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di
lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina
di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire
centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila.
3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui
all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo
13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo
di lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni
ed un massimo di lire dieci milioni.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti
articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire
trecentomila ed un massimo di lire tre milioni.
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle
sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni
della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per
il finanziamento della presente legge.
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ARTICOLO 25
Limiti di applicazione
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei
confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia
utilizzati per servizio.
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ARTICOLO 26
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge, è istituito il capitolo
di bilancio n. 41148 con la seguente denominazione: "Spesa per
l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo".
2. Lo stanziamento per l'anno 1997 è determinato in lire cento
milioni e la relativa copertura è assicurata mediante utilizzazione,
di pari importo, della somma iscritta al capitolo n. 41145 del
bilancio 1997.
3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della legge 281/1991
confluiscono sul capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla
Regione e sono gestiti sul corrispondente capitolo n. 41106.
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ARTICOLO 27
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale n. 63/1988.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 21 ottobre 1997
BADALONI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 ottobre
1997.
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