LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 21-10-1997
REGIONE LAZIO

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

                              Finalità
  1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in
stretto  coordinamento  con  i  Comuni,  singoli  o  associati  e  le
Comunità  montane, le aziende  Unità   Sanitarie  Locali  (USL),  gli
ordini  dei  veterinari  delle  varie  Province  e le associazioni di
volontariato  animaliste  e   per   la   protezione   degli   animali
regolarmente  iscritte  all'albo  regionale  di  cui all'articolo 23,
comma 1, al fine di realizzare  in  modo  efficace  il  risultato  di
migliorare  il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con
l'uomo.
  2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la  realizzazione
dei seguenti obiettivi:
   a)  la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli
o associati e delle Comunità  montane;
   b) il risanamento dei canili esistenti;
   c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
   d) la creazione della figura del cane di quartiere;
   e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
   f) la protezione dei gatti in libertà ;
   g) la creazione di  una  coscienza  zoofila  tramite  campagna  di
educazione sanitaria e ambientale.
  3.  E'  riconosciuto  al cane il diritto alla vita in condizioni di
benessere, sia in stato di libertà  che nel periodo di  ricovero  nei
canili;  ad  ogni  cane  deve  essere  data la possibilità  di essere
adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista  e
per la protezione degli animali.

 

 

ARTICOLO 2

           Competenze dei Comuni e delle Comunità  montane
  1.   I   Comuni,  singoli  o  associati,  e  le  Comunità   montane
provvedono:
   a) alla costruzione dei canili e al  risanamento  delle  strutture
esistenti  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dall'articolo  4 e
sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le  strutture  di  nuova  costruzione
assolvono   alla  duplice  funzione  di  assistenza  sanitaria  e  di
ricovero;
   b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il  mantenimento  dei
cani  nelle  strutture  sotto  il  controllo  sanitario  dei  servizi
veterinari delle  aziende  USL;  i  canili  pubblici  possono  essere
affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle
associazioni  di  volontariato  animalista  e per la protezione degli
animali di cui all'articolo 23, comma 1;
   c) alla  promozione,  anche  sulla  base  di  convenzioni  con  le
associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1,
gli  enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e gli
ordini  provinciali   dei   medici   veterinari,   di   campagne   di
sensibilizzazione  per  incentivare  gli  affidamenti  degli  animali
abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;
   d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza
sulla  osservanza  delle  leggi  e dei regolamenti generali e locali,
relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del  patrimonio
zootecnico.
  2.  Gli  enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio
veterinario dell'azienda  USL  competente  per  territorio  strutture
adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.

 

 

ARTICOLO 3

         Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL
  1. I servizi veterinari delle aziende USL:
   a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
   b)  predispongono  presso  i canili pubblici un servizio di pronta
reperibilità  di primo soccorso;
   c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle  strutture  di
ricovero;
   d)   provvedono   alla   tenuta   dell'anagrafe  canina  curandone
l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma
1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
   e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2,
comma 1  e  con  gli  ordini  veterinari  provinciali,  con  enti  ed
associazioni   aventi   finalità    protezionistiche,  promuovendo  o
partecipando ad iniziative di informazione e di  educazione,  rivolte
ai  proprietari  di  animali  di affezione e all'opinione pubblica in
genere, da svolgere anche  nelle  scuole,  per  la  protezione  degli
animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
   f)   effettuano   i   controlli   sanitari,  le  vaccinazioni,  la
sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e  la
salute  degli  animali custoditi nelle strutture di cui alla presente
legge;
   g) predispongono gli interventi  atti  al  controllo  sanitario  e
demografico dei cani e dei gatti;
   h)  effettuano  il  trattamento  profilattico  contro  le malattie
trasmissibili all'uomo  e  agli  altri  animali  nel  rispetto  della
normativa vigente;
   i)  dispongono,  in  caso di maltrattamenti, che gli animali siano
posti in osservazione per  l'accertamento  delle  condizioni  fisiche
anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.
  2.  I  compiti  di  cui  al  comma 1, lettere f), g) ed h), possono
essere  affidati  dalle  aziende  USL,  su   proposta   dei   servizi
veterinari,  a  medici  veterinari  liberi  professionisti,  mediante
convenzioni.
  3. I servizi veterinari delle  aziende  USL,  oltre  a  svolgere  i
compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:
   a)  il  servizio  di  accalappiamento di cani vaganti, la relativa
comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani  catturati
o  restituiti  alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle
profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
   b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero  con  pronto
soccorso  dei  cani  e  gatti  feriti  segnalati  da  cittadini  o da
associazioni di volontariato animalista e  per  la  protezione  degli
animali;
   c)  il  ritiro  sulle  pubbliche  strade  e,  a  titolo oneroso, a
domicilio,   delle   spoglie   di   piccoli   animali   per   l'invio
all'inceneritore.
  4.  I  compiti  di  cui al comma 3 possono essere affidati da parte
delle  aziende  USL,  tramite  convenzioni,  alle   associazioni   di
volontariato   zoofilo   di   cui  all'articolo  23,  comma  1,  alle
cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)  della
legge  regionale  27  giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni
che abbiano nei loro compiti statutari  la  protezione  e  la  tutela
degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.
  5.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio
predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli  animali
ricoverati  nei  canili  pubblici e in quelli di cui all'articolo 18;
tale programma è  attuato entro due anni.

 

 

ARTICOLO 4

      Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture
       di ricovero, pronto soccorso e degenza per cani e gatti
  1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il
risanamento  dei  canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove
strutture ai seguenti criteri:
   a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero  degli
abitanti  e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito dei
territorio di propria competenza;
   b) valutazione  della  situazione  epidemiologica  riguardante  le
principali zoonosi dei cani e dei gatti;
   c) rispetto delle norme igienico-sanitarie volte a garantire buone
condizioni di vita per i cani e i gatti;
   d)  rispetto  di  tutte  le  norme  urbanistico-paesaggistiche per
l'ubicazione di tali strutture.

 

 

ARTICOLO 5

                Requisiti strutturali e attrezzature
  1. I canili pubblici devono essere dotati:
   a)   di   un   numero  di  box  rapportato  all'area  territoriale
interessata, di cui almeno il tre per  cento  destinato  a  finalità
contumaciali;  le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri
minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  116  ed
essere  adeguate  alle  esigenze  fisiologiche del cane e al tempo di
permannza dello stesso nel box, che deve essere dotato anche  di  una
propria area esterna delimitata;
   b)  di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di
adeguati locali a disposizione del personale ivi operante;
   c) di ulteriori box adeguatamente  attrezzati  ed  annessi  ad  un
locale  infermeria per la custodia dei cuccioli e dei cani ammalati o
in degenza per la sterilizzazione;
   d) di un locale per la custodia degli:. automezzi  necessari  alla
disinfezione con connesse strutture accessorie;
   e)  di  un  adeguato  impianto  frigorifero  per la custodia degli
animali morti;
   f) di un recinto esterno comprendente alcuni box da destinare alle
degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei gatti;
   g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di
smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente;
   h) delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza  dei
lavoratori,  ai  sensi  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

ARTICOLO 6

                              Comodato
  1.  Gli  enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato
alle associazioni di volontariato  animalista  e  per  la  protezione
degli  animali  di  cui  all'articolo  23,  comma 1, apposito terreno
recintato,  destinato  a  canile  rifugio  per  animali   oppure   ad
ampliamento di strutture già  esistenti che risultino insufficienti e
che richiedano la costruzione di nuovi impianti.
  2.  Nel  caso  previsto  dal  comma  1 le associazioni realizzano e
gestiscono le strutture a proprie spese.

 

 

ARTICOLO 7

             Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali
  1.  Al  fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale
di affezione nel corso della sua vita, di avere  la  possibilità   di
mantenere   un   legame  affettivo  con  questo  tramite  la  pratica
dell'inumazione, gli enti di cui all'artico 2, comma 1, concedono  in
comodato,  sia  alle associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali, di cui all'articolo  23,  comma  1,  sia  a
privati  che  ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato
destinato a tale uso.
  2. I privati o le associazioni fra privati possono  utilizzare,  al
medesimo  fine,  anche  terreni di privata proprietà ; sia in caso di
comodato che di privata proprietà , privati, associazioni tra privati
o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a
proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione  ai
sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.  508.

 

 

ARTICOLO 8

                        Contributi regionali
  1.  La  Regione  eroga  agli  enti  di cui all'articolo 2, comma 1,
contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con:
   a) la quota parte del fondo previsto  dall'articolo  8,  comma  2,
della  legge  14  agosto  1991,  n.  281  (legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo,  istituito  presso
il  Ministero  della  sanità   e  ripartito  annualmente  con decreto
ministeriale;
   b) fondi regionali.
  3. La Giunta regionale può  destinare una somma  non  superiore  al
venticinque per cento dei fondi di cui ai comma 2, lettera a), per la
realizzazione   di   interventi   di   competenza  regionale  di  cui
all'articolo 3 della legge n. 281/1991.
  4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai
commi 1 e 2 sulla base dei seguenti criteri:
   a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
   b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
   c) consistenza delle strutture esistenti.
  5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia
anche tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunità
montane e aziende USL competenti per territorio.
  6. L'erogazione  del  contributo  regionale  è   condizionata  alla
presentazione da parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei
progetti esecutivi, del piano di finanziamento dell'opera e del visto
di   conformità    alle  linee  di  programmazione  rilasciato  dalla
Provincia.
  7.  La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  detta  le
modalità   e  i  termini  per la presentazione delle domande e per la
concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione è
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

 

 

ARTICOLO 9

                          Cani di quartiere
  1.  Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo
per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere
animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere.
  2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320  e  dell'artiolo  672  del  codice
penale,  le  condizioni  che  rendono possibile il riconoscimento del
cane  di  quartiere  vengono  definite   dal   servizio   veterinario
dell'azienda  USL  di  riferimento, in accordo con le associazioni di
volontariato animalista e per la  protezione  degli  animali  di  cui
all'articolo  23, comma 1, operanti sul territorio. Tali associazioni
propongono al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento il
riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere  della
gestione e la responsabilità .
  3.  I  cani  di  quartiere  devono  essere vaccinati, sorvegliati e
sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio,  o  da  un  medico  veterinario   libero   professionista
convenzionato con il servizio veterinario dell'azienda USL competente
per  territorio  o  da  un  medico  veterinario delle associazioni di
volontariato animalista e per la  protezione  degli  animali  di  cui
all'articolo 23, comma 1.
  4.  I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina,
tatuati a nome dell'associazione di  volontariato  di  riferimento  e
portare  una  medaglietta  ben  visibile  dove devono essere indicati
chiaramente i dati relativi al Comune di appartenenza.

 

 

ARTICOLO 10

               Divieto di sperimentazione e condizioni
                    per la soppressione dei cani
  1.  I  cani  catturati  o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia
alla proprietà  o al  possesso  e  quelli  che  vivono  in  stato  di
libertà   sul  territorio,  non  possono  essere  usati  a  scopo  di
sperimentazione, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del  d.lgs.
116/1992.
  2.  La  soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà  è
consentita esclusivamente  se  gravemente  malati,  incurabili  o  di
comprovata   pericolosità .  Alla  soppressione  provvedono  in  modo
eutanasico medici veterinari iscritti  all'ordine  professionale  che
rilasciano  al  servizio  veterinario dell'azienda USL competente per
territorio le dovute certificazioni di morte.
  3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di
sperimentazione.

 

 

ARTICOLO 11

          Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione
  1.  La  Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di
libertà . E' vietato a chiunque maltrattarli  e  spostarli  dal  loro
"habitat".
  2.  I  gatti  che  vivono  liberi  devono  essere  sterilizzati dal
servizio veterinario dell'azienda USL di competenza e  riammessi  nel
loro gruppo.
  3.  Le  associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1,  possono,  in  accordo
con  le  aziende  USL  competenti,  avere  in gestione le colonie dei
felini che vivono in stato di libertà ,  curandone  la  salute  e  le
condizioni di sopravvivenza.
  4.  I gatti liberi e quelli di proprietà  possono essere soppressi,
in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o  di
comprovata  pericolosità   dalle  autorità   di  cui all'articolo 11,
comma 2.
  5. I gatti che vivono in libertà  non possono essere usati a  scopo
di  sperimentazione  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 2 del d.lgs.
116/1992.
  6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti  al  fine
di sperimentazione.

 

 

ARTICOLO 12

                          Anagrafe del cane
  1.  Presso  ogni azienda USL è  tenuta l'anagrafe canina alla quale
il proprietario, il possessore o il  detentore  a  qualsiasi  titolo,
residente  nel  Lazio  od  ivi  dimorante  per un periodo superiore a
novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve  avvenire
in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o,
comunque,  dall'acquisizione  del  possesso  o della detenzione; allo
stesso ufficio deve essere  denunciato  lo  smarrimento  o  la  morte
dell'animale entro quindici giorni dall'evento.
  2.  All'atto  dell'iscrizione  di  cui  al  comma 1 viene compilata
un'apposita scheda, secondo il modello  predisposto  dall'Assessorato
competente  ed  approvato  dalla  Giunta  regionale;  la scheda viene
utilizzata anche per la registrazione degli interventi di  profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
  3.  Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e
data di nascita, stato segnaletico, nome  del  cane,  generalità   ed
indirizzo  del  proprietario  o  del detentore ed il codice assegnato
all'animale.
  4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere  consegnata  al
proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprietà , possesso o detenzione.
  5.  I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  ai  sensi del comma 1 sono
tenuti a comunicare l'eventuale  cambio  di  residenza  entro  trenta
giorni al massimo.
  6.   Gli   uffici  delle  aziende  USL  competenti  per  la  tenuta
dell'anagrafe  canina  devono  essere  dotati  di  apparecchiature  e
programmi  informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe
stessa.
  7. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  individua  un
programma  informatico  comune  di  gestione  dei  dati dell'anagrafe
canina.

 

 

ARTICOLO 13

                      Codice di riconoscimento
  1.  I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono
contrassegnati da un apposito  codice  di  riconoscimento  che  viene
apposto,  tra il quarto e l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi
dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio  nel
piatto   interno   della   coscia  destra  o  con  altri  sistemi  di
riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
  2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui  all'articolo
12,  sono  riconosciuti  validi  solamente i codici di riconoscimento
rilasciati dai servizi veterinari delle aziende USL.
  3. Il codice di riconoscimento viene apposto da  medici  veterinari
dei  servizi  veterinari  delle  aziende  USL, o da medici veterinari
liberi  professionisti   nell'ambito   delle   convenzioni   di   cui
all'articolo 3.

 

 

ARTICOLO 14

             Trasferimento, smarrimento o morte del cane
  1.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano
al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio  i
mutamenti  nella  titolarità  della proprietà  o nella detenzione, lo
smarrimento o la morte dell'animale.
  2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente,
con qualunque mezzo e  deve  essere  confermata  per  iscritto  entro
quindici  giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento
della proprietà   l'obbligo  di  comunicazione  della  variazione  di
titolarità    spetta   al   nuovo   proprietario,   che   deve  darne
comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio entro quindici giorni dall'evento.
  3. Nel caso di mutamento della residenza  del  proprietario  o  del
detentore   ovvero   di   trasferimento   della  proprietà   o  della
detenzione,  il  cane  deve  essere  reiscritto   presso   l'anagrafe
dell'azienda  USL  competente  per  territorio, con il codice ad esso
già  attribuito.

 

 

ARTICOLO 15

            Abbandono, ricovero e custodia degli animali
  1.  E'  vietato  a  chiunque  l'abbandono  dei cani, dei gatti e di
qualsiasi  altro  animali  custodito  nella   propria   residenza   o
domicilio.
  2.   Gli  animali  ceduti  dalle  strutture  pubbliche  ai  privati
richiedenti debbono essere obbligatoriamente sterilizzati  e  tatuati
prima  della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento
all'ente  gestore  della  struttura  di  una  somma   stabilita   con
deliberazione  della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 16

                      Controllo del randagismo
  1.   I  cani  vaganti  catturati,  regolarmente  tatuati  ai  sensi
dell'articolo 13, sono restituiti al proprietario o al detentore.
  2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati  a  cura  del
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che,
in  presenza di elementi identificativi dei proprietari degli animali
catturati o consegnati al canile pubblico, avverte  immediatamente  i
proprietari  medesimi del ritrovamento, fornisce la descrizione degli
animali, indica il luogo  ove  sono  custoditi  e  le  modalità   del
riscatto.
  3.  Salvo  casi  di  forza  maggiore,  la decorrenza del periodo di
sequestro ha inizio  dal  momento  dell'avviso  al  proprietario  del
ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.
  4.  Le  spese  di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale
sono, in ogni caso, a carico del propietario o del detentore.
  5. Gli animali non reclamati entro sessanta  giorni  dalla  cattura
salvo  diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei
controlli sanitari, essere ceduti a  privati  che  diano  sufficienti
garanzie  di  buon  trattamento  o  ad  associazioni  di  volontanato
animalisti e per la protezione degli animali.
  6. Entro i sessanta  giorni  dalla  cattura  gli  animali  possono,
previo   espletamento   dei  controlli  sanitari,  essere  ceduti  in
affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 5.
  7. I veterinari liberi  professionisti  che,  nell'esercizio  della
loro  attività ,  vengano  a  conoscenza  dell'esistenza  di cani non
iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di  segnalare  la  circostanza
all'azienda  USL  competente  e  di  informare  il proprietario degli
adempimenti previsti dalla presente legge.

 

 

ARTICOLO 17

               Programma di prevenzione del randagismo
  1.  La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge
n. 281/1991, sentite le associazioni di volontariato animalista e per
la protezione degli animali e venatorie che  operano  nel  territorio
regionale e gli ordini provinciali dei medici veterinari, provvede ad
adottare  un  programma  di  prevenzione  del  randagismo  diretto  a
realizzare:
   a) iniziative di informazione, anche in ambito scolastico, al fine
di conseguire un  rapporto  di  rispetto  nei  confronti  della  vita
animale e la difesa del suo habitat;
   b)  corsi  di  aggiornamento  o  formazione per il personale della
Regione, degli enti locali e delle aziende USL nonchè  per le guardie
zoofile volontarie di cui all'articolo 22.

 

 

ARTICOLO 18

               Cani ospitati presso strutture private
  1.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aziende USL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il
numero dei cani ospitati presso le strutture private convenzionate  e
presso quelle gestite dalle associazioni di volontariato animalista e
per la protezione degli animali e la loro provenienza.
  2.  Dal  momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di
cui all'articolo 2, comma 1,  provvedono  al  mantenimento  dei  cani
rinvenuti  nell'ambito  del territorio di loro competenza e custoditi
presso le strutture di  cui  al  comma  1,  sulla  base  di  apposite
convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.
  3.  Qualora  le  strutture  di  cui al comma 1 non vengano ritenute
idonee dai servizi veterinari  delle  aziende  USL  in  relazione  al
numero  di  animali  ospitati,  i  cani  in  esubero  possono  essere
collocati presso le strutture degli enti di cui all'articolo 2, comma
1,  o  delle  associazioni  di  volontariato  animalista  e  per   la
protezione degli animali, che danno disponibilità  di accoglienza sul
territorio.
  4.  Entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i canili privati o quelli gestiti  dalle  associazioni
di  volontariato  animalista  e  per la protezione degli animali, non
conformi alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche, devono essere
chiusi. I cani ivi ricoverati sono trasferiti nei canili pubblici  di
cui alla presente legge.
  5.  Gli  enti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, possono versare la
quota per il mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a
privati cittadini che facciano richiesta di adozione per cani o gatti
presenti nelle strutture da più  di sei mesi e di età   superiore  ad
anni  cinque, obbligandoli, al fine di controllare il benessere degli
animali, a sottoporre gli stessi a visite periodiche presso l'azienda
USL  competente  per  territorio  o  presso   veterinari   con   essa
convenzionati.  In  assenza di tali visite l'animale è  ripreso dalle
strutture  di  provenienza  ed  è   comminata  la  sanzione  di   cui
all'articolo 24, comma 1.

 

 

ARTICOLO 19

                        Misure di protezione
  1.  Chiunque  possiede  o  detiene  animali, a qualunque titolo, è
obbligato a provvedere ad un trattamento  adeguato  alla  specie,  al
mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
  2.  Gli  animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito
di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali
controindicazioni,  da  consentire  un  adeguato   movimento   e   la
possibilità  di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena,
ove  necessaria, dev avere la lunghezza minima di metri cinque oppure
di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio
snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
  3. E' fatto divieto a  chiunque  di  custodire  presso  la  propria
abitazione  o in altri locali, in proprietà  o in detenzione, animali
domestici in condizioni tali che rechino nocumento  all'igiene,  alla
salute  ed alla quiete delle persone nonchè  pregiudizio agli animali
stessi.
  4. Qualunque atto di crudeltà  commesso nei  confronti  di  animali
sia in luogo pubblico che privato, è  punito con le sanzioni previste
dalla legge.

 

 

ARTICOLO 20

               Obblighi degli allevatori o possessori
                di cani e gatti a scopo di commercio
  1.  Gli  allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno
l'obbligo di tenere un apposito registro di carico  e  scarico  degli
animali  su  conforme  modello  predisposto  dalla  Giunta regionale,
vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda  USL
competente per territorio.
  2.  La  Giunta  regionale  indica  le  modalità   per la tenuta del
registro di carico e  scarico  degli  animali  soggetti  a  periodica
verifica   da   parte   del  servizio  veterinario  dell'azienda  USL
competente per territorio.
  3.   Gli   animali   possono   essere   venduti   soltanto   previa
certificazione  di  buona  salute  attestante  che  il  soggetto  non
presenta   sintomi   clinici   riferibili   a   malattie    infettive
trasmissibili  ed  è   esente  da  malattie  infestive trasmissibili,
rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL  competente  per
territorio   o  da  medici  veterinari  liberi  professionisti  della
Provincia autorizzati dalla stessa  azienda  USL.  La  validità   del
certificato  è   di due giorni dal rilascio. I costi di tale servizio
sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.

 

 

ARTICOLO 21

                          Trasporto animali
  1.  Il  trasporto  e  la  custodia degli animali, da chiunque siano
effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in  modo  adeguato
alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
  2.  I  mezzi  di  trasporto  o gli imballaggi devono essere tali da
proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire  altresì
l'ispezione  e  la  cura  degli stessi; la ventilazione e la cubatura
d'aria devono essere adeguate alle condizioni di  trasporto  ed  alle
specie animali trasportate.
  3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui
al   decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  532,  emanato  in
attuazione della direttiva CEE n. 91/628  in  materia  di  protezione
degli animali durante il trasporto.

 

 

ARTICOLO 22

                           Guardie zoofile
  1.  Per  la  vigilanza  e  l'osservanza  delle  disposizioni  della
presente  legge  possono  essere  utilizzate  anche  guardie  zoofile
volontarie  dei  Comuni in conformità  all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le  guardie  zoofile  sono
altresì   nominate  dal Presidente della Giunta regionale su proposta
delle associazioni di volontariato animalista  e  per  la  protezione
degli  animali  di  cui  all'articolo  23,  comma  1.  Ad  esse viene
rilasciato apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione  Lazio.
Sono  confermate le guardie zoofile nominate con la legge regionale 9
settembre 1988, n. 63.
  2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e
gratuito in collaborazione con i Servizi veterinari delle aziende USL
ed in collegamento con le associazioni di volontariato  animalista  e
per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
  3.  Per  lo  svolgimento  di  tale  attività   le  associazioni  di
volontariato animalista e per la  protezione  degli  animali  possono
avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono
ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n.
772  (Norme  per  il  riconoscimento  della obiezione di coscienza) e
successive  modificazioni,  il  riconoscimento  della  obiezione   di
coscienza.
  4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività  di guardia zoofila
deve  avvenire  previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le
associazioni di volontariato animalista e  per  la  protezione  degli
animali  di  cui  all'articolo  23,  comma  1.  A  tal  fine  trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica  28
novembre 1977, n. 1139.

 

 

ARTICOLO 23

     Associazioni di volontariato animalista e per la protezione
                           degli animali.
        Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29.
  1.  Le  associazioni  di volontarito animalista e per la protezione
degli animali che presentino i requisiti  previsti  dall'articolo  3,
comma  3  della  legge  11  agosto  1991,  n.  266, (legge quadro sul
volontariato, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale
di cui all'articolo 3 della legge regionale 28  giugno  1993,  n.  29
come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1996,
n.  18  ed  usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni di
volontariato iscritte in tale registro.
  2. I rappresentanti delle associazioni di cui al  comma  1  possono
far   parte   della   Conferenza   regionale   del   volontariato   e
dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui, rispettivamente,
agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 29/1993.
  3. Alla  lettera  e)  del  comma  1  dell'articolo  1  della  legge
regionale  29/1993  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole  "e  degli
animali".

 

 

ARTICOLO 24

                       Sanzioni amministrative
  1.  Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui
è  proprietario, possessore o detentore è   punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma compresa tra un minimo di
lire trecentomila e un massimo di lire tre milioni.
  2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina
di cui all'articolo 12 è  punito con la sanzione  amministrativa  del
pagamento   di   una   somma   compresa   tra   un   minimo  di  lire
centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila.
  3. Chiunque avendo iscritto il  cane  all'anagrafe  canina  di  cui
all'articolo 12 omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo
13  è   punito  con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo
di lire trecentomila.
  4.  Chiunque  fa  commercio  di   cani   o   gatti   al   fine   di
sperimentazione,   è   punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque  milioni
ed un massimo di lire dieci milioni.
  5.  Per  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai rimanenti
articoli della presente legge, si applica la sanzione  amministrativa
del   pagamento   di  una  somma  compresa  tra  un  minimo  di  lire
trecentomila ed un massimo di lire tre milioni.
  6. Per l'accertamento,  la  contestazione  ed  il  pagamento  delle
sanzioni  di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni
della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
  7. Le entrate derivanti dalle sanzioni  amministrative  di  cui  ai
commi  1,  2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per
il finanziamento della presente legge.

 

 

ARTICOLO 25

                       Limiti di applicazione
  1.  Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei
confronti dei cani delle  forze  armate  e  delle  forze  di  polizia
utilizzati per servizio.

 

 

ARTICOLO 26

                          Norma finanziaria
  1.  Per l'attuazione della presente legge, è  istituito il capitolo
di bilancio n.  41148  con  la  seguente  denominazione:  "Spesa  per
l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo".
  2.  Lo  stanziamento  per  l'anno 1997 è  determinato in lire cento
milioni e la relativa copertura è  assicurata mediante utilizzazione,
di pari importo, della  somma  iscritta  al  capitolo  n.  41145  del
bilancio 1997.
  3.  I  fondi  nazionali  di cui all'articolo 8 della legge 281/1991
confluiscono sul capitolo  n.  01346  delle  entrate  previste  dalla
Regione e sono gestiti sul corrispondente capitolo n. 41106.

 

 

ARTICOLO 27

                        Abrogazione di norme
  1. E' abrogata la legge regionale n. 63/1988.
  La   presente  legge  regionale  sarà   pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addì  21 ottobre 1997
                              BADALONI
  Il visto del Commissario del Governo è  stato apposto il 16 ottobre
1997.